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Sez. 2, Sentenza n. 456 del 11/02/1976 (Rv. 379104 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONFUTAZIONE DELLE CRITICHE GENERICHE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379104-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA - CONFUTAZIONE DELLE CRITICHE GENERICHE - ESCLUSIONE.*

Il giudice di merito non e tenuto ad esporre le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere del consulente tecnico di ufficio, ne a confutare i contrari rilievi critici generici delle parti, che devono intendersi disattesi attraverso il semplice richiamo alle argomentazioni ed alle conclusioni della consulenza. (V 2124/73, mass n 365319; (V 26/66, mass n 320062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)