Sez. 6 - , Sentenza n. 27908 del 23/09/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279622 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento personale - Concorso con il reato presupposto - Configurabilità - Requisiti - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
In tema di rapporto tra favoreggiamento personale e reato presupposto, la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 378, comma primo, cod. pen. opera quando uno dei reati costituisce estrinsecazione dell'altro integrando la medesima condotta sia il concorso nel reato presupposto, sia il favoreggiamento, mentre tale incompatibilità non sussiste quando la condotta favoreggiatrice è diversa, sul piano funzionale, temporale e ontologico, da quella del reato presupposto. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il favoreggiamento personale, consistito nell'offrire supporto ad un latitante, commesso a distanza di otto anni dal reato presupposto). (Conf. Sez.1, n. 463 del 04/02/1993, Rv. 196895).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)