Sez. 1, Sentenza n. 33450 del 26/06/2001 Ud. (dep. 07/09/2001) Rv. 219892 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Configurabilità - Mancato coinvolgimento nel reato presupposto - Necessità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
L'ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto né oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, né soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere. (Nella specie, successivamente alla consumazione di un omicidio da parte di persone affiliate ad associazione criminale, c'era stato un intervento, con esse preventivamente concordato per il caso di necessità, di altro appartenente all'associazione - impegnato frattanto nella possibile perpetrazione di omicidio "alternativo" a quello dei sodali, qualora quest'ultimo non fosse andato a buon fine - allo scopo di consentire a questi ultimi la fuga con la propria vettura. La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che nel fatto della persona intervenuta successivamente alla commissione dell'omicidio aveva ravvisato un'ipotesi di concorso morale e non di favoreggiamento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)