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Sez. 2, Sentenza n. 4591 del 18/10/1999 Cc. (dep. 25/05/2000) Rv. 216293 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento - Memorie difensive e motivi nuovi - Termine per la presentazione - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216293-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

In tema di impugnazioni "de libertate", poiché nel giudizio di appello - stante il mancato rinvio da parte dell'art. 310 al comma 6 dell'art. 309 cod. proc. pen. - non trova applicazione la regola, vigente per il procedimento di riesame, della proponibilità di motivi, anche nuovi, fino all'udienza, le memorie difensive devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'udienza camerale, secondo quanto disposto in via generale dal comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice dell'appello cautelare non avesse tenuto conto di una memoria difensiva depositata tre giorni prima dell'udienza camerale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)