diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 33 del 20/11/2018 Cc. (dep. 02/01/2019) Rv. 274662 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento - Deposito di memorie difensive - Termine per la presentazione - Art.127 cod. proc. pen. – Applicabilità – Conseguenze - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274662-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato, non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, non essendo previsto l'onere della notificazione della memoria depositata alle parti controinteressate, detto termine è finalizzato ad assicurare l'effettività e l'adeguatezza del contraddittorio scritto in vista dell'udienza, per la quale l'intervento non è obbligatorio ai sensi del comma 3 dell'art. 127 cit.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)