Sez. 3, Sentenza n. 2603 del 25/03/1997 (Rv. 503224 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA | Richiesta di condanna generica al risarcimento del danno - Condizioni - Nesso di causalità fra l' altrui fatto illecito e il pregiudizio potenziale conseguente - Accertamento - Necessità - Esclusione del collegamento causale fra l'illecito e il danno prospettabile - Condanna generica al risarcimento - Inammissibilità - Valutazione del giudice di merito circa l'insussistenza del nesso causale - Censurabilità - Limiti - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA
La pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno presuppone l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito ed il pregiudizio prospettato come sua possibile e normale conseguenza, e pertanto non può essere emessa quando tale fatto, pur se astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, non ne costituisca l'effettiva ragione, per essere questo riconducibile in concreto - secondo la valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della inadeguatezza o illogicità della motivazione - ad un fatto diverso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità con l'illecito altrui. (Nella specie, enunziando il principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato - ritenendola adeguatamente motivata, in ordine all'interruzione del nesso causale - la sentenza di merito che decidendo sulla domanda di risarcimento del danno proposta dal promissario acquirente di un fondo rustico nei confronti dell'affittuario dello stesso, per infondato esercizio della prelazione, di cui alla legge 590 del 1965, aveva rigettato la richiesta di condanna generica al risarcimento, sul rilievo che la mancata conclusione del contratto definitivo fra l'attore e il proprietario del fondo sino alla definizione della controversia con l'affittuario, dedotta quale potenziale causa di danno, non poteva in concreto ricondursi all'infondato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario, poiché le parti del contratto preliminare, essendo d'accordo nel contestare la spettanza di tale diritto, avrebbero potuto egualmente procedere al trasferimento del fondo contestato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)