Sez. L, Sentenza n. 13532 del 30/10/2001 (Rv. 549955 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione supplementare - Criteri di calcolo - Normativa applicabile.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Dalla complessiva normativa in materia di pensione supplementare si desume che - contrariamente a quanto ritenuto dall'INPS nella delibera n. 253 del 1982, da considerare "contra legem" - per effetto della legge n. 155 del 1981 è diventato possibile applicare anche alle pensioni supplementari lo stesso sistema di calcolo previsto per le altre pensioni poste a carico dell'a.g.o., ricavabile dall'art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968 e dalla annessa tabella C, poi sostituita dalla tabella E allegata al D.L. n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981. Il successivo art. 3 della legge n. 297 del 1982, ha esclusivamente introdotto, ovviamente per le pensioni maturate dopo la sua entrata in vigore, un sistema di rivalutazione automatica e generalizzata che tiene conto della data di decorrenza della pensione e dell'entità della retribuzione pensionabile.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 19, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 all. E, Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)