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Sez. U, Sentenza n. 2631 del 08/02/2006 (Rv. 586415 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Retribuzione pensionabile - Determinazione - Criteri di calcolo - Retribuzioni corrisposte in anni anteriori al 1968 - Rivalutazione ai fini della liquidazione ex art. 3, comma undicesimo, legge n. 297 del 1982 - Criteri - Indice ISTAT del 1968 - Necessità - Indice ISTAT dell'anno di percezione della retribuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586415-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Ai fini del calcolo della pensione, la tabella C allegata al d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (integrata dalla tabella E che la ha sostituita ai sensi del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne consegue che, nell'applicazione, ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968 deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 lett. C, Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 lett. E, Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)