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Sez. 4, Sentenza n. 4325 del 27/10/2015 Ud. (dep. 02/02/2016) Rv. 265942 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Possibilità di ricorrere a plurimi sistemi di prevenzione - Obbligo di adottare quello su cui incida di meno la scelta del lavoratore - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265942-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)