Sez. 4, Sentenza n. 41944 del 19/10/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235539 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Sicurezza sul lavoro - Più sistemi di prevenzione a disposizione dell'imprenditore - Obbligo di adottare quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Allorquando l'imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, è tenuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza: trattasi, in vero, di principio cui non è possibile derogare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla integrità fisica delle persone (una valutazione comparativa tra costi e benefici sarebbe ammissibile solo nel caso in cui i beni da tutelare fossero esclusivamente di natura materiale). (Nella specie, relativa a disastro ferroviario colposo, la Corte ha apprezzato come l'impresa ferroviaria non si fosse attenuta a quest'ultimo principio, avendo utilizzato materiale rotabile inidoneo, malgrado la linea fosse attrezzata e il materiale disponibile: in particolare, era risultato che nella composizione di un treno era stato sostituito un locomotore privo del sistema di ripetizione dei segnali di bordo a quello previsto nella composizione teorica, pur disponibile, che era invece dotato di tale sistema di sicurezza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 451
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)