Sez. 1, Sentenza n. 7462 del 22/04/1985 Ud. (dep. 07/08/1985) Rv. 170226 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE O QUALIFICATA - ELEMENTO MATERIALE - ESTREMI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PARTECIPAZIONE SEMPLICE O QUALIFICATA - ELEMENTO MATERIALE - ESTREMI.*
Il nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i, reati di associazione, non si riduce ad un semplice accordo delle volontà, ma richiede un "quid pluris", che con esso deve saldarsi e che consiste, nel momento della Costituzione dell'associazione, nella predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione. Quello, cioè, che ha Rilevanza non è che l'accordo venga consacrato in Atti di Costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazione di formale adesione, ma che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo apportato dal singolo si innesti nella struttura associative ed in vista del perseguimento dei suoi scopi. (fattispecie in tema di associazione per delinquere ex art. 75 della legge n. 685 del 1975).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)