Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006 (Rv. 588794 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Obbligazioni pecuniarie - Luogo di adempimento - Domicilio del creditore alla scadenza dell'obbligazione - Cessione del credito - Domicilio del cessionario - Applicabilità - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
In tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)