Sez. L, Sentenza n. 1300 del 05/02/2000 (Rv. 533521 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Apprezzamento discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO
L'ammissione del giuramento suppletorio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, l'esercizio del cui potere di ammissione di ufficio non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 240, Cod. Proc. Civ. art. 243 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)