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Sez. 2, Sentenza n. 7886 del 22/07/1999 (Rv. 528866 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Apprezzamento discrezionale del giudice di merito - Mancato deferimento del giuramento - Sindacabilità della decisione in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528866-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

In deferimento del giuramento suppletorio è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che non è censurabile in sede di legittimità il mancato deferimento, anche in caso di espressa richiesta della parte e di assenza di motivazione in proposito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)