Sez. 1, Sentenza n. 2053 del 22/06/1972 (Rv. 359219 - 01)
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - PROCEDURA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - INDENNIZZO E CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO - CASE DI ABITAZIONE - RICOSTRUZIONE - VENDITA DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO - PATTUITA RISERVA DI PARTE DELL'INDENNIZZO AL VENDITORE - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
GUERRA - RISARCIMENTO DEI DANNI DI GUERRA - PROCEDURA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - INDENNIZZO E CONTRIBUTO - TRASFERIMENTO - CASE DI ABITAZIONE - RICOSTRUZIONE - VENDITA DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO - PATTUITA RISERVA DI PARTE DELL'INDENNIZZO AL VENDITORE - LEGITTIMITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di risarcimento dei danni di guerra agli immobili, nel vigore del dllt 9 giugno 1945, n 305, non vi era alcun divieto di regolare convenzionalmente l'attribuzione del contributo o dell'indennizzo in senso diverso da quanto previsto dalla legge medesima. Era, pertanto, possibile convenire nel contratto di compravendita dell'immobile danneggiato, anche con effetto verso lo stato, che il contributo anziche all'alienante spettasse all'acquirente (articolo 3 legge 29 settembre 1967, n 355) e che della totalita, o di parte del contributo medesimo benche attribuito nei confronti dello stato all'acquirente, profittasse, in tutto o in parte, l'alienante. E legittimo il patto in cui, secondo la ricostruzione insindacabile dei giudici di merito, l'alienante si riserva l'importo del risarcimento del danno di guerra, e cioe si riserva, in definitiva la parte del contributo da conseguire dall'acquirente per la ricostruzione, corrispondente all'ammontare del danno anzidetto. (V 145'70, mass n 344908; 3879'69, mass n 344255) (V 96'69, mass n 337961).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/06/1945 num. 305
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)