diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5321 del 08/05/1993 (Rv. 482283 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere | Unilaterale e non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482283-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere

In materia di contratti agrari, anche la unilaterale e non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario, ai sensi dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, quando modifichi l'originario ordinamento culturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione, attribuita all'affittuario del fondo rustico dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, e dell'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 ha limite nella esigenza di conservazione non solo della generica destinazione agricola del fondo, ma anche della sua originaria configurazione culturale, così come è reso manifesto, oltre che dalle norme del codice civile (artt. 1615 - 1618 cod. civ.), dall'art. 5 della citata legge n. 203 del 1982 che espressamente ricollega il concetto di gravità (dell'inadempimento) alla conservazione del fondo. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che il limite del rispetto dell'originario ordinamento culturale del fondo era da considerarsi violato dalla sostituzione della maggior parte degli alberi da frutta del fondo con piante ornamentali, molte delle quali in vaso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1618, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)