Sez. 3, Sentenza n. 3085 del 09/04/1997 (Rv. 503606 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario - Inadempimento ex art. 5 della legge n. 203 del 1982 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di trasformazione dell'originaria azienda cerealicola, zootecnica in azienda a monocoltura.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
In materia di contratti agrari la unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 legge del 3 maggio 1982 n. 203, quando modifichi l'originario mutamento colturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971 n. 11 e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo (nella specie la S. C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il limite del rispetto dell'originario ordinamento colturale del fondo era da considerarsi violato per avere il conduttore trasformato l'originaria azienda cerealicola, zootecnica in azienda a monocoltura).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)