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Sez. 3, Sentenza n. 5161 del 09/05/1991 (Rv. 472070 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere | Danno biologico - Nozione - Risarcibilità - Criteri.
Stato
decisa il 1991-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472070-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - In genere

Il danno biologico è quello che, prescindendo dalle conseguenze lesive che incidono direttamente sulla efficienza lavorativa del soggetto leso e sulla sua capacità di produrre reddito, prende in considerazione tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato, quale diritto inviolabile dell'uomo. Pertanto nella liquidazione di detta voce di danno deve essere tenuto conto anche della eventuale invalidità permanente di quel soggetto, considerata non come menomata capacità di guadagno, ma come menomazione della salute fisio-psichica dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)