Sez. 1, Ordinanza n. 19892 del 25/09/2007 (Rv. 598928 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto - Contenuto - Generica istanza di decisione sulla esistenza della violazione di norme di diritto denunziata nel motivo - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
È inammissibile, per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. (Fattispecie in cui la S.C., precisato che la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e `virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione, ha affermato che all'adempimento di tale onere il ricorrente - che aveva soltanto chiesto alla Corte se vi fosse stata violazione di leggi in materia di immigrazione - si era totalmente sottratto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)