Sez. L, Sentenza n. 3947 del 20/03/2001 (Rv. 544912 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazioni - Decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Funzione pubblicistica - Configurabilità - Rilievo d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Ammissibilità - Limiti - Nel giudizio di cassazione - Scansioni temporali del procedimento amministrativo - Necessità di indagini di fatto per il relativo accertamento - Conseguenza - Rilievo della decadenza nel giudizio di cassazione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
La decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il termine decennale (anteriormente alle modifiche apportate con l'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384) computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, ancorché rilevabile d'ufficio, stante la sua rilevanza pubblicistica, in ogni stato e grado del processo, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, qualora essa implichi indagini di fatto sulle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo contenzioso, non indicate nel ricorso con la necessaria precisazione di date e non documentate nel precedente corso del processo.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)