Sez. L, Sentenza n. 12508 del 21/09/2000 (Rv. 540338 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazioni - Decadenza processuale ex art. 4 D.L. n. 384/1992 - Funzione pubblicistica - Configurabilità - Rilievo d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Ammissibilità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
La decadenza processuale, che sanziona - a norma del secondo e terzo comma dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma primo, del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992 - la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale decadenza è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile anche tardivamente dall'istituto previdenziale. (Nella specie la questione era stata sollevata dall'INPS per la prima volta con l'atto d'appello).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)