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Sez. L, Sentenza n. 27674 del 15/12/2005 (Rv. 585508 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazioni - Decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Funzione pubblicistica - Configurabilità - Conseguenza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Ammissibilità - Limiti - Nel giudizio di cassazione - Allegazione e preventiva documentazione delle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo - Necessità.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585508-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

La decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il prescritto termine computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie. Tale principio va coordinato con quello della rituale e tempestiva allegazione dei fatti che determinano l'improponibilità della domanda, onde la relativa decadenza non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di cassazione, qualora implichi indagini di fatto sulle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo contenzioso, non indicate nel ricorso con la necessaria precisazione di date e non documentate nel precedente corso del processo.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)