Sez. 4, Sentenza n. 2921 del 27/11/1996 Cc. (dep. 30/12/1996) Rv. 206612 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Giudice incompetente - Errore - Inammissibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE
In tema di misure cautelari coercitive la proposizione dell'impugnazione, esattamente qualificata dalla parte come richiesta di riesame, a giudice incompetente, con il conseguente deposito nella cancelleria di quest'ultimo, configura un errore di presentazione dell'impugnazione, che gli artt. 309, comma settimo, 582 e 591 cod. proc. pen. colpiscono con la sanzione della inammissibilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)