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Sez. 4, Sentenza n. 33337 del 10/07/2002 Cc. (dep. 04/10/2002) Rv. 222663 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Istanza di riesame - Presentazione nella cancelleria di giudice incompetente - Inammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222663-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata (ex art.324, commi 1 e 5, cod. proc. pen.)nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria del Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)