Sez. 3, Sentenza n. 1369 del 27/05/2015 Cc. (dep. 15/01/2016) Rv. 265963 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE | Misure cautelari reali - Procedimento di riesame - Presentazione negli uffici di cui all'art. 582 cod. proc. pen. - Possibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - PRESENTAZIONE
In tema di riesame delle misure cautelari reali, è valida la presentazione dell'istanza di riesame effettuata mediante deposito presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario ove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che questa soluzione interpretativa discende, in particolare, dal rinvio che l'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. opera alle "forme" previste dall'art. 582, comma primo, cod. proc. pen., in specifica connessione con il profilo della "presentazione" della richiesta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)