Sez. L, Sentenza n. 2117 del 27/02/1988 (Rv. 457966 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESENZIONE CONSEGUENTE DALL'ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ - RISPOSTA NON ESPLICITA MA IDONEA A DESUNZIONI DA UNA SEMPLICE VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI COMUNICATI - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESENZIONE CONSEGUENTE DALL'ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - INAMMISSIBILITÀ - RISPOSTA NON ESPLICITA MA IDONEA A DESUNZIONI DA UNA SEMPLICE VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI COMUNICATI - SUFFICIENZA.*
L'Esercizio, ex art. 213 cod. proc. civ., del potere di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione - il quale, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall'art. 421 cod. proc. civ., rientra nella discrezionalità del giudice e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dell'Onere probatorio a suo carico - può considerarsi esaurito allorché la pubblica amministrazione abbia risposto in modo concludente, ipotesi, questa, che ricorre anche se la sussistenza o meno del dato richiesto (nella specie, vacanza di posto previsto in organico, ai fini della Determinazione dell'indennità premio di servizio) non sia stata fatta oggetto di affermazione esplicita ma sia comunque desumibile da una semplice valutazione degli elementi comunicati dall'amministrazione stessa. (V 737/85, mass n 438946; (V 4034/84, mass n 436007).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)