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Sez. L, Sentenza n. 4034 del 10/07/1984 (Rv. 436007 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A. - INCONCLUDENZA O LACUNOSITÀ DELLA RISPOSTA - REITERAZIONE DELLA RICHIESTA - NECESSITÀ - INUTILITÀ DELLA SECONDA RISPOSTA - ULTERIORI COMPITI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1984-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436007-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA P.A. - INCONCLUDENZA O LACUNOSITÀ DELLA RISPOSTA - REITERAZIONE DELLA RICHIESTA - NECESSITÀ - INUTILITÀ DELLA SECONDA RISPOSTA - ULTERIORI COMPITI DEL GIUDICE.*

In caso di richiesta di informazioni alla P.a. Ex art. 213 cod. proc. civ., ove la risposta di questa risulti inconcludente o lacunosa, il giudice, che è tenuto al compiuto Esercizio del relativo potere, deve reiterare la richiesta stessa ulteriormente precisandola e, qualora anche questo successivo tentativo non dia esito utile, è tenuto altresì, nel rito del lavoro, ad avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dall'art. 421 cod. proc. civ. e, nell'eventualità di mancato Esercizio dei medesimi, a darne adeguata motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)