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Sez. L, Sentenza n. 8743 del 09/08/1995 (Rv. 493624 - 01)

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Risposta inconcludente o lacunosa - Reiterazione della richiesta - Obbligo del giudice - Poteri ex art. 421 cod. proc. civ. - Esercizio - Doveri del giudice del lavoro - Omissione - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493624-01

PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'ipotesi di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione ex art. 213 cod. proc. civ., ove la risposta di questa risulti inconcludente o lacunosa, il giudice, che è tenuto al compiuto esercizio del relativo potere, deve reiterare la richiesta stessa ulteriormente precisandola e, qualora anche questo successivo tentativo non dia esito utile, è tenuto altresì, nel rito del lavoro, ad avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dall'art. 421 cod. proc. civ. e, nell'eventualità di mancato esercizio dei medesimi, a darne adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)