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Sez. 5, Sentenza n. 15851 del 29/07/2016 (Rv. 640619 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Partecipazione alla verifica del contribuente - Mancanza di contestazioni - Sostanziale accettazione delle operazioni e dei loro risultati - Equivalenza.
Stato
decisa il 2016-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640619-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie, in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un'approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)