Sez. 5, Sentenza n. 1286 del 26/01/2004 (Rv. 569657 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Partecipazione alla verifica del contribuente - Mancanza di contestazioni - Sostanziale accettazione delle operazioni e dei loro risultati - Equivalenza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che questi muova contestazioni (nella specie, in ordine alle percentuali di ricarico applicate ai prodotti commercializzati in determinati esercizi), pur in mancanza di un'accettazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati (nella specie la S.C. ha peraltro anche puntualizzato che la motivazione della sentenza di merito che aveva riconosciuto la legittimità dell'accertamento era basata non soltanto sul carattere di confessione stragiudiziale della partecipazione in contraddittorio alle operazioni di verifica, ma piuttosto su un insieme complessivo di elementi, valutati nel loro insieme per la formazione del convincimento dei giudici).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)