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Sez. 1, Sentenza n. 18618 del 28/08/2006 (Rv. 591790 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Effetti - Estinzione della società - Art. 2495, secondo comma, cod. civ. - Modifica da parte dell'art. 4 del d.lgs. n. 3 del 2006 - Applicabilità alle cancellazioni intervenute anteriormente all'entrata in vigore della riforma - Sussistenza - Conseguenze - Opposizione a dichiarazione di fallimento promossa dalla società cancellata - Integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591790-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Tale disposizione, non disciplinando le condizioni per la cancellazione, ma gli effetti della stessa, ovverosia la situazione giuridica della società cancellata, trova applicazione anche in riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia stata chiesta da una società successivamente cancellata dal registro delle imprese, non occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, non avendo il giudizio ad oggetto l'accertamento del diritto di quest'ultima, e non vertendosi dunque in un'ipotesi di litisconsorzio sostanziale, giustificato dalla qualità di parte del rapporto sostanziale controverso, ma in un'ipotesi di litisconsorzio processuale, in relazione alla quale la cancellazione della società istante escluse la possibilità di una integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, in quanto estinta, ben potendo il giudizio processuale tra le altre parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)