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Sez. 2, Sentenza n. 6634 del 12/11/1986 (Rv. 448789 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - PATTO CON CUI IL CONDUTTORE ADERISCE ALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA LOCAZIONE E RINUNCIA ALLA INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - NULLITÀ EX ART. 79 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448789-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI SOGGETTI O NON SOGGETTI A PROROGA - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - PATTO CON CUI IL CONDUTTORE ADERISCE ALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA LOCAZIONE E RINUNCIA ALLA INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - NULLITÀ EX ART. 79 LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392 - ESCLUSIONE.*

Il contratto, con il quale il conduttore di immobile ad uso non abitativo, in corso di rapporto e dietro corrispettivo, aderisca alla risoluzione anticipata della locazione e rinunci alla indennità di avviamento, non incorre nella sanzione di nullità, posta dallo art. 79 della legge 27 luglio 1978 n. 392 per i patti in deroga alle Disposizioni della legge medesima, in quanto tale norma è rivolta ad evitare un'elusione di tipo preventivo dei diritti del locatario, ma non esclude la possibilità di disporne, una volta che i diritti stessi siano insorti. (V 3634/84, mass n 435625).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1965, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)