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Sez. U, Sentenza n. 22317 del 30/09/2013 (Rv. 627522 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Art. 2 dalla legge della regionale siciliana n. 8 del 1991 - Contenuto e finalità - Attività regionali ivi prescritte - Rilievo provvedimentale - Esclusione - Conseguenze - Insussistenza di posizioni giuridiche di diritto tutelabili.
Stato
decisa il 2013-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627522-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

L'art. 2 della legge regionale siciliana 1 febbraio 1991, n. 8, che autorizza l'assessore regionale per l'industria a realizzare, tramite gli uffici del Genio civile competenti per territorio, ovvero attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento rifiuti, prevedendo, altresì, lo stanziamento annuale di trentacinque miliardi, per il 1991 e il 1992, per la loro costruzione, s'inserisce in una normativa di carattere generale, dettata nell'interesse di tutti i cittadini, avente ad oggetto un'attività della regione che, traducendosi nella presentazione da parte dell'assessorato regionale del programma circa le opere da realizzare e nel parere della commissione legislativa del parlamento regionale sullo stesso, non ha rilievo provvedimentale e non fa sorgere posizioni giuridiche tutelate in capo ai titolari delle imprese operanti nel settore della produzione dei sali alcalini.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 01/02/1991 num. 8 art. 2, Legge Reg. Sicilia 01/02/1991 num. 8 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)