Sez. U, Ordinanza n. 17831 del 22/08/2007 (Rv. 599123 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Comportamenti illeciti della P.A. - Domanda di risarcimento dei danni per effetto della cessazione dell'attività di estrazione di minerali in assenza di interventi della P.A. prescritti dalla legge Regione Sicilia n. 8 del 1991 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Allorché sia proposta domanda di risarcimento dei danni subiti da un privato per effetto della cessazione dell'attività di estrazione e lavorazione di minerali, non avendo la P.A. eseguito gli interventi previsti, nell'interesse di tutti i cittadini, dall'art. 2, comma primo, della legge della Regione Sicilia 1 febbraio 1991, n. 8 ("infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti"), che avrebbero consentito di evitarli, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi degli artt. 102, 103 e 113 Cost., essendo censurato un mero comportamento materiale lesivo della clausola generale dell'art. 2043 cod. civ. e, quindi, del diritto soggettivo di impresa ed alla libera iniziativa economica dei privati (art. 41 Cost.), avendo la P.A. violato i canoni generali di diligenza, prudenza e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/02/1991 num. 8 art. 2, Costituzione art. 41, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)