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Sez. L, Sentenza n. 22153 del 24/11/2004 (Rv. 578580 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Nozione di "causa petendi" - Impugnazione del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta - Necessità di indicare i criteri violati - Conseguenze - Indicazione in appello della violazione di un differente criterio - Domanda nuova - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578580-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Se è vero che per causa petendi idonea ad identificare la domanda non debbono intendersi le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, ciò non esclude che, nell'ipotesi che la domanda giudiziale abbia ad oggetto l'accertamento della illegittimità di un licenziamento collettivo intimato in sede di procedura di mobilità ex lege n. 223 del 1991, la domanda debba presentare un minimo di specificità e non risolversi in una generica contestazione della procedura, contenendo l'indicazione di specifiche cause di incollocabilità nelle liste di mobilità, in riferimento alle quali la causa petendi rimane così individuata, con la conseguenza che non possono essere proposti in appello altri motivi, a pena di inammissibilità. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inammissibile in quanto introduceva una questione nuova il motivo di appello con il quale il lavoratore lamentava che la sua collocazione in mobilità era stata effettuata senza rispettare il primo criterio stabilito nell'accordo sindacale del 23 dicembre 1993 per l'individuazione dei lavoratori da sottoporre alla relativa procedura, consistente nel possesso dei requisiti di contribuzione e di età per poter beneficiare del trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia al termine del periodo di anzianità, mente nel ricorso introduttivo aveva contestato la collocazione in mobilità per violazione di altri criteri di scelta).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)