Sez. L, Sentenza n. 14173 del 16/12/1999 (Rv. 532283 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Domande nuove - "Causa petendi" rilevante al riguardo - Licenziamenti collettivi - Impugnazione per violazione dei criteri di scelta - Incidenza sulla "causa petendi" del riferimento ai criteri legali o a quelli precisati da accordi collettivi - Conseguenze - Cambiamento in appello di tale specificazione - Domanda nuova (inammissibile) - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Benché ai fini dell'identificazione della "causa petendi" rilevino non già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della domanda ma l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, tuttavia, nel caso in cui sia chiesta la dichiarazione di illegittimità, per violazione dei criteri di scelta, del licenziamento (cosiddetto collettivo) intimato a un lavoratore in sede di procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, la "causa petendi" idonea a giustificare il "petitum" involge la individuazione del tipo di criteri di selezione che siano stati violati, legali o derivanti da accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali, con la conseguenza della qualificabilità come domanda nuova, inammissibile in appello ex art. 437 cod. proc. civ., della deduzione della violazione dei criteri di cui agli intervenuti accordi sindacali, formulata con l'atto di appello, dopo che in primo grado sia stato invece fatto riferimento ai criteri legali (che sono indicati come sussidiari dall'art. 5 della legge n. 223/1991).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)