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Sez. U, Sentenza n. 157 del 18/03/1999 (Rv. 524239 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Espropriazioni relative al programma straordinario di edilizia per le zone del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980 - Controversie relative - Assoggettamento alla giurisdizione della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli - Controversie sulle indennità di espropriazione e occupazione - Inclusione - Limiti - Accordo sulle indennità - Rilevanza ostativa - Onere della prova - A carico della parte interessata - Questioni di giurisdizione - Rilevabilità anche d'ufficio - Indagine relativa - Limiti - Regole processuali sulla acquisizione degli elementi di prova - Inderogabilità - Fattispecie relativa a documento prodotto insieme alla comparsa conclusionale.
Stato
decisa il 1999-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524239-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE

Riguardo alla giurisdizione della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli, che si estende alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, compresa la materia della determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio o di occupazione, l'esistenza di accordi amichevoli sull'indennità, che fa venir meno detta giurisdizione, deve essere dedotta e provata da chi abbia interesse a farla valere - rimanendo confermata altrimenti la giurisdizione di detta Giunta -, nel quadro del principio secondo cui le questioni di giurisdizione sono rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado del principio (salvo il coordinamento con il sistema delle impugnazioni), ma l'indagine sul punto va condotta sui fatti e sugli atti ritualmente allegati ed introdotti nel processo, rispettando il contraddittorio e il diritto di difesa assistito da garanzia costituzionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva preso in considerazione un documento prodotto insieme alla comparsa conclusionale, e quindi tardivamente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 12 CORTE COST., Legge 15/01/1885 num. 2892 art. 13 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)