Sez. U, Sentenza n. 7703 del 13/07/1993 (Rv. 483124 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione | Opposizione alla stima dell'indennità espropriativa - Individuazione del giudice competente - Criteri - Espropriazione eseguita nel quadro del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della legge n. 219 del 1981 - Devoluzione dell'opposizione alla giunta per le espropriazioni ex art. 17 D.L. n. 219 del 1919 - Limiti - Devoluzione al giudice ordinario - Condizioni.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Competenza e giurisdizione
L'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione ha promosso il procedimento ablativo e determinato l'indennità stessa. Pertanto, nel caso di espropriazione eseguita, nel quadro del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, ai sensi della legge 15 maggio 1981, n. 219 (il cui art. 80 richiama per la liquidazione dell'indennità gli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885) la suddetta opposizione spetta alla Giunta per le espropriazioni istituita, presso la Corte d'Appello di Napoli, dall'art. 17 del D.L. 27 febbraio 1919, n. 219, la cui competenza, tuttavia, viene meno, in favore di quella del giudice ordinario, in caso di procedure espropriative nelle quali la determinazione dell'indennità espropriativa sia frutto di amichevole accordo e sorga controversia relativa alla valutazione ed interpretazione del patto di "concordamento".
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)