Sez. 2, Sentenza n. 1832 del 21/05/1976 (Rv. 380620 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DAVANTI ALL'ISTRUTTORE - LIMITI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INOSSERVANZA DEL TERMINE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE - PRIMA UDIENZA DAVANTI ALL'ISTRUTTORE - LIMITI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INOSSERVANZA DEL TERMINE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
L'appello incidentale, anche se tardivo, deve essere proposto - pena la decadenza -, al piu tardi nella prima udienza davanti all'istruttore - ossia, nell'udienza prevista per gli adempimenti contemplati nell'art 350 cod proc civ, anche se in essa, purche celebrata, quegli adempimenti non siano stati interamente compiuti o l'appellato non si sia costituito -, fatta eccezione per la previsione di cui al primo comma, ultima ipotesi, dell'art 343 cod proc civ, riguardante le parti citate per integrazione del contraddittorio in cause inscindibili (art 331 cod proc civ) e quelle, in cause scindibili, nei cui confronti sia stata disposta la notificazione dell'impugnazione (art 332 cod citato), le quali possono proporre appello incidentale nella udienza di comparizione all'uopo fissata dal giudice. La tardivita dell'appello incidentale puo essere rilevata, anche di ufficio, dalla Corte di Cassazione. (V 4239/75, mass n 378601; (V 3310/75, mass n 377437; (V 1042/71; (V 2886/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)