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Sez. 7, Sentenza n. 15321 del 06/06/2016 Cc. (dep. 28/03/2017) Rv. 269696 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI | Pronuncia del giudice di appello su sentenza inappellabile - Ricorso per cassazione - Annullamento senza rinvio della sentenza erroneamente pronunciata in sede di appello - Qualificazione dell'originario gravame quale ricorso - Necessità.
Stato
decisa il 2016-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269696-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI

In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)