Sez. 1, Ordinanza n. 9143 del 06/06/2003 (Rv. 564035 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Da parte del presidente del tribunale in sostituzione della parte inadempiente - Ordinanza relativa - Natura - Impugnazione con ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 810, secondo comma, cod. proc. civ., provvede alla nomina dell'arbitro in sostituzione della parte che non vi ha provveduto, ha natura di atto di giurisdizione volontaria, è carente di carattere decisorio e non pregiudica in alcun modo le successive valutazioni e determinazioni al riguardo, sia in sede arbitrale, sia in sede di impugnazione del lodo, e pertanto, non essendo idonea a produrre effetti di giudicato, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Nè la mancata previsione di detto mezzo suscita alcun dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 111 Cost., atteso che il ricorso per cassazione è costituzionalizzato solo nei limiti dell'art. 111 Cost., rientrando nella discrezionalità legislativa regolare, al di fuori di tale ambito, la disciplina dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giudiziari.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)