Sez. 1, Sentenza n. 3513 del 14/04/1994 (Rv. 486185 - 01)
Arbitrato - Arbitri - Nomina | Da parte del Presidente del Tribunale in sostituzione della parte inadempiente - Ordinanza relativa - Natura - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - "Abnormita" della ordinanza - Irrilevanza.
Arbitrato - Arbitri - Nomina
L'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 810 secondo comma, cod. proc. civ. provvede alla nomina dell'arbitro in sostituzione della parte che non vi ha provveduto, ha natura di giurisdizione volontaria e non decisoria e pertanto, non essendo suscettibile di produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, non è impugnabile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.; né tale ordinanza è suscettibile di ricorso sotto il profilo della sua "abnormità", ove il presidente del Tribunale abbia indebitamente risolto questioni attinenti all'interpretazione del contratto e della clausola compromissoria, nonché alla posizione della parti, in quanto le dette questioni, come la nullità che eventualmente inficia il provvedimento, potranno essere discusse e rilevate in ogni sede, anche non contenziosa, senza alcuna preclusione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)