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Sez. 3, Sentenza n. 484 del 15/01/2003 (Rv. 559732 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Concorso di cause - Principio di equivalenza causale - Contenuto - Limiti.
Stato
decisa il 2003-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559732-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ

In virtù del principio di regolarità causale, tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un determinato evento dannoso non si sarebbe verificato debbono ritenersi causa del medesimo, salvo che non si accerti, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, cod. pen., applicabile anche nel giudizio civile, che la causa prossima sia stata da sola idonea a produrla; accertato il concorso delle cause nella produzione dell'evento, la graduazione delle responsabilità ai fini del risarcimento dei danni deve essere effettuata avendo esclusivamente riguardo al loro grado di incidenza eziologia ed alla gravità della colpa di ciascuno dei concorrenti (Nella specie, concernente un incidente stradale occorso tra due autoveicoli i cui conducenti, rispettivamente, procedevano a velocità elevata in un centro abitato e non rispettavano l'obbligo di precedenza, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva, dando rilievo assorbente al profilo - in sè - della proprietà temporale della relativa violazione, ritenuto il secondo conducente responsabile dei danni nella misura del 75% in quanto, violando l'obbligo di precedenza, avrebbe trasformato la condotta colposa del primo conducente da meramente potenziale a concretamente idonea a provocare il sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)