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Sez. 3, Sentenza n. 268 del 15/01/1996 (Rv. 495393 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concorso di cause - Equivalenza delle cause - Causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento - Causa efficiente esclusiva.
Stato
decisa il 1996-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495393-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Nel caso che l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen., secondo cui, in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, a tutti deve riconoscersi un'efficacia causativa ove abbiano determinato una situazione tale che senza di essi l'evento, sebbene prodotto dal fatto avvenuto per ultimo, non si sarebbe verificato. Qualora, invece, la causa sopravvenuta sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento, questa può assurgere a causa efficiente esclusiva, in quanto, inserendosi nella successione dei fatti, toglie ogni legame tra le cause remote e l'evento (nella specie, sei uomini spingevano, di notte, lungo il ciglio della strada, una betoniera; sopraggiungeva un motociclo che, benché il trasporto fosse segnalato mediante una lampada bianca, andava a scontrare contro la betoniera; questa perdeva equilibrio e schiacciava uno degli uomini che la trasportava, causandone la morte. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito, la quale aveva escluso che l'instabilità propria della betoniera potesse costituire una causa sopravvenuta di per sè idonea a determinare l'evento e ad interrompere il nesso di causalità con l'investimento ad opera del motociclista, attribuendo, pertanto la responsabilità del fatto, per il 40%, a quest'ultimo e, per il 60%, alla vittima ed ai suoi compagni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)