Sez. 1, Sentenza n. 5711 del 18/11/1998 Cc. (dep. 04/03/1999) Rv. 212665 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Del difensore - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA
È inammissibile la rinuncia all'impugnazione (nella specie ricorso per cassazione) formulata dal difensore, trattandosi di facoltà che spetta personalmente al ricorrente. (Fattispecie nella quale, peraltro, la S.C. ha ritenuto che le ragioni prospettate dal rinunciante - sopravvenuta carenza di interesse per revoca, frattanto intervenuta, della custodia cautelare - erano infondate per persistenza dell'interesse in relazione al diritto alla riparazione a norma dell'art. 314 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)