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Sez. U, Sentenza n. 21 del 13/07/1998 Cc. (dep. 24/09/1998) Rv. 211194 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione avverso provvedimento applicativo della custodia cautelare - Revoca della misura nelle more del procedimento - Persistenza dell'interesse - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 1998-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211194-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

L'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell'ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale "de libertate", sempre che la decisione di annullamento della misura possa costituire per l'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., presupposto del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)