diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10025 del 29/04/2009 (Rv. 607817 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ | I.C.I. - Avviso di liquidazione per anno 1999 - Notifica oltre il termine dell'art. 11 d.lgs. n. 542 del 1992 - Proroga ex art. 27, nono comma della legge n. 448 del 2001 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607817-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ

In tema di I.C.I., è tempestiva la notifica dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta dovuta per l'anno 1999, effettuata dopo il decorso del termine biennale originariamente stabilito dall'art. 11 del d.lgs n. 504 del 1992, in quanto l'art. 27, nono comma, della legge n. 441 del 2001, disponendo, in espressa deroga all'art. 3, terzo comma, della legge n. 212 del 2000, che vieta la retroattività delle norme tributarie, la proroga della notifica degli avvisi relativi all'I.C.I. per gli anni 1998 e seguenti, non si è limitato ad ampliare termini non ancora scaduti, ma ne ha introdotti di nuovi, da ritenersi, conseguentemente, applicabili retroattivamente anche a quelli già decorsi al momento di entrata in vigore del regime derogatorio. (Nel caso di specie il termine di decadenza per l'Amministrazione nel vigore dell'art. 11 del d.lgs n. 542 del 1992 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2001 mentre la legge n. 441 del 2001 è entrata in vigore il primo gennaio 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 542 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 27 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)