diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2408 del 13/11/1970 (Rv. 348653 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - NEI GIUDIZI DI APPELLO E DI RINVIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348653-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - NEI GIUDIZI DI APPELLO E DI RINVIO - CONDIZIONI.*

La questione della incidenza della svalutazione monetaria nella Determinazione della misura dell'indennizzo deve essere rilevata anche d'ufficio, ed anche nei giudizi di appello e di rinvio, sol che la liquidazione del danno sia compresa nell'oggetto di tali giudizi, e purche il creditore non abbia manifestato una volonta incompatibile con l'inclusione degli effetti dello svilimento della moneta nell'ambito del riesame devoluto al giudice. (V 1098'68, mass n 332560).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)