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Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 21/12/1983 (Rv. 432124 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - D'UFFICIO - NEI GIUDIZI D'APPELLO E DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - GENERICA RICHIESTA DI CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432124-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DELLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - D'UFFICIO - NEI GIUDIZI D'APPELLO E DI RINVIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - GENERICA RICHIESTA DI CONFERMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - SUFFICIENZA.*

Poiché la rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non altera il petitum originario ma tende a conseguire, attraverso la aestimatio, lo stesso petitum, l'incidenza di tale svalutazione nella Determinazione della misura del risarcimento deve essere stabilita pure d'ufficio - ed anche nei giudizi di appello e di rinvio - sol che la liquidazione del danno sia compresa nell'oggetto di tali giudizi e sempreché il creditore non abbia manifestato una volontà incompatibile, che non è ravvisabile nelle conclusioni con le quali venga genericamente richiesta la conferma della sentenza impugnata con cui sia stata accolta la primitiva domanda. (Conf 1708/79, mass n 398064; (Conf 4009/78, mass n 393613; (Conf 2240/78, mass n 391630; (Conf 2408/70, mass n 348653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)