Sez. L, Sentenza n. 1359 del 04/02/1993 (Rv. 480677 - 01)
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora | Effettuazione stragiudiziale da parte di un professionista legale - Riferibilità al creditore - Condizione.
Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Costituzione in mora
Gli effetti dell'atto interruttivo della prescrizione compiuto stragiudizialmente da un professionista legale, investito dal creditore dei poteri per realizzare la propria pretesa, eventualmente anche in via giudiziale, sono riferibili al creditore stesso, nel cui interesse viene intimato il pagamento ed effettuata così la costituzione in mora, poiché questa, in quanto atto giuridico in senso stretto, non soggiace alla disciplina dell'art. 1324 cod. civ. per i negozi giuridici ed è perciò valida ed efficace anche se compiuta da persona non ancora munita di procura scritta, purché essa abbia operato come mandatario del creditore, che le abbia abilitata ad ad agire, ovvero sulla base di più ampio rapporto comprensivo di analogo potere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)